Cosa fa

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale svolge le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;

f) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale;

g bis) promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.

Il Garante, d'intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali per:

a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue funzioni.