Art. 31 - Legge regionale 10/07/2006, n. 19: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;
e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;
f) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g) informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale.
g bis) promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.
3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il Servizio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è individuato nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante. Il Garante può, inoltre, avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.
4. Il Garante, d'intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali per:
a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;
b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il Garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5-bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
6. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Art. 31 bis - Indennità e dotazione finanziaria da assegnare ai Garanti di cui agli articoli 30 e 31
1. Ai Garanti regionali di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge è attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquantacinque per cento dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno, i Garanti presentano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il proprio programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
3. L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipano anche i rispettivi Garanti, esamina e approva i programmi. In conformità ai programmi approvati determina le risorse finanziarie da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione dei rispettivi Garanti.
4. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.
5. I Garanti predispongono e presentano all'Ufficio di presidenza del Consiglio, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto dell’utilizzo delle risorse assegnate di cui al comma 3.
Art. 31 quater. - Proroga nomine
1. I Garanti nominati ai sensi degli articoli 30, 31 e 31 ter, il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a nuova nomina o a rinnovo della stessa per l’amministrazione ordinaria e l’adozione di atti indifferibili e urgenti.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale, di ciascun esercizio finanziario.
Regolamento in allegato